Perfect Charging

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Estensione di garanzia

Protezione a lungo termine

Offriamo la possibilità di estendere la garanzia tradizionale di due anni, facoltativamente di dodici o 36 mesi. Ciò significa che i tuoi prodotti Fronius possono essere coperti per 3 o 5 anni, se necessario. Il tuo consulente Fronius sarà felice di informarti su queste opzioni. Queste estensioni di garanzia possono essere utilizzate anche dai nostri rivenditori e partner.
 
Inoltre, garantiamo a tutti i nostri clienti una garanzia gratuita di 5 anni sui nostri nuovi caricabatterie Selectiva 4.0 se registri il tuo prodotto sul nostro sito Web entro 6 mesi dalla data di acquisto. Questa estensione della garanzia si applica esclusivamente ai nostri clienti. Le condizioni esatte sono riportate nella pagina di registrazione del prodotto: warranty.fronius.com/pc/
Beratung

Referente

Davide Miotello

+39 045 6763823
+39 045 6763823 cp-fnyrf-vgnyl@sebavhf.pbz Altre opzioni di contatto

Condizioni generali di consegna e pagamento

1. APPLICABILITÀ

1.1 Per le consegne e altre prestazioni eseguite dall’Azienda, nonché per i pagamenti all’Azienda si applicano esclusivamente le presenti Condizioni di consegna e pagamento. In assenza di disposizioni attuabili, si applicano a titolo integrativo le norme del diritto svizzero. Eventuali condizioni di contratto del Committente divergenti dalle presenti condizioni sono da considerarsi vincolanti solo se espressamente accettate dall’Azienda per iscritto o tramite fax.

1.2 Con l’accettazione della merce o della prestazione, il Committente riconosce l’esclusiva applicabilità delle Condizioni di consegna e pagamento dell’Azienda.

2. OFFERTE

2.1 Le offerte dell’Azienda non sono da considerarsi vincolanti, salvo nel caso in cui l’offerta stessa non riporti espressamente un termine vincolante. La documentazione allegata alle offerte, quali disegni, illustrazioni, modelli e campioni, nonché le specifiche relative a dimensioni, peso, prestazioni e consumi, contengono e/o sono unicamente indicazioni approssimative e, se non diversamente previsto, non sono da ritenersi caratteristiche specificamente concordate. L’Azienda si riserva il diritto di apportare modifiche strutturali.

2.2 Tutti i diritti di proprietà e i diritti d’autore riguardo a preventivi di spesa, disegni e qualunque altro documento o vademecum sono riservati; la suddetta documentazione non dovrà pertanto essere resa accessibile a terzi né utilizzata per scopi di terzi.

3. ACCETTAZIONE DELL’ORDINE E ACCORDI ACCESSORI

L’accettazione di un ordine, nonché eventuali impegni o accordi accessori presi dai dipendenti dell’Azienda, così come integrazioni e modifiche di qualsivoglia natura, sono considerati vincolanti solo se confermati dall’Azienda stessa per iscritto o tramite fax o e-mail.

4. PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO; COMPENSAZIONE

4.1 I prezzi sono sempre quelli di listino validi il giorno della consegna. I prezzi sono da intendersi franco stabilimento (EXW [Secondo gli Incoterm vigenti]), tuttavia non sono comprensivi di imballaggio, assicurazione, carico della merce all’interno dello stabilimento e IVA o imposta sul valore aggiunto dei servizi; l’imballaggio non viene ritirato.

4.2 I pagamenti sono da corrispondere in contanti, senza alcuna detrazione né costi aggiuntivi, entro 30 giorni dalla data della fattura. L’Azienda si riserva il diritto di stabilire quali crediti o quote di crediti possano compensare i pagamenti del Committente.

4.3 Qualora si rendano necessarie modifiche nell’evasione dell’ordine dovute a circostanze imputabili al Committente, quest’ultimo è tenuto a sostenere tutte le spese supplementari correlate.

4.4 In caso di ritardato pagamento, l’Azienda ha il diritto di addebitare gli interessi di mora ad un tasso superiore di dieci punti percentuali al rispettivo tasso d’interesse di base corrente stabilito dalla Banca Nazionale Svizzera (BNS), più i costi di sollecito, per un ammontare annuale minimo pari al 12% del credito complessivo. Non si escludono ulteriori penalità di mora, in particolare la richiesta di un eventuale risarcimento danni. 

4.5 La ritenzione dei pagamenti o la compensazione con eventuali crediti di contropartita del Committente che siano contestati dall’Azienda non è consentita.

4.6 In qualsiasi momento, l’Azienda ha il diritto di compensare i crediti dovuti al Committente con eventuali crediti vantati nei confronti dello stesso Committente.

4.7 Per le prestazioni in situ (montaggio, riparazione, manutenzione e interventi similari) l’Azienda addebita la tariffa oraria e il costo del materiale applicabili al termine della prestazione, oltre alle maggiorazioni previste per eventuali ore di lavoro straordinario, notturno, domenicale e festivo; i tempi di viaggio e di attesa sono considerati come lavorativi. Le spese di viaggio, nonché eventuali diarie e spese di pernottamento, vengono fatturate separatamente.

5. ADEMPIMENTO CONTRATTUALE, SPEDIZIONE E RITARDO

5.1 Il termine di consegna inizia a decorrere dalla data di invio della conferma d’ordine, il termine di prestazione per i lavori di montaggio, manutenzione o riparazione dalla data di cessione dell’apparecchio; in ogni caso, la decorrenza di tali termini ha inizio non prima che siano trascorsi 14 giorni dalla presentazione da parte del Committente della documentazione dovuta (ad es. disegni tecnici, progetti, ecc.), delle autorizzazioni o approvazioni o dal versamento dell’acconto concordato. Il termine di consegna o di prestazione è da considerarsi rispettato qualora l’Azienda abbia comunicato al Committente la propria disponibilità alla consegna o alla prestazione prima della scadenza di tale termine; se in virtù di accordi particolari l’Azienda è tenuta alla spedizione o al recapito, il termine di consegna o di prestazione è da considerarsi rispettato ove l’oggetto della consegna o della prestazione abbia lasciato lo stabilimento prima della scadenza di tale termine.

5.2 I termini di consegna e di prestazione saranno opportunamente prorogati in caso di impedimenti imprevisti che non rientrino nella sfera di influenza dell’Azienda, ad esempio interruzione dell’attività dello stabilimento, assenza massiccia dei dipendenti, scioperi illegali, ritardi nella consegna di materie prime o componenti essenziali o similari, così come in caso di circostanze imputabili al Committente, ammesso che tali impedimenti o circostanze siano rilevanti ai fini del superamento dei termini. I suddetti impedimenti o circostanze annullano per la rispettiva durata le conseguenze di un ritardo per il quale l’Azienda sarebbe altrimenti responsabile; eventuali obblighi di pagamento di penali concordati nel caso specifico decadono totalmente ed automaticamente. L’inizio e la fine dei summenzionati impedimenti saranno prontamente comunicati. Il verificarsi di tali impedimenti autorizza l’Azienda a recedere totalmente o parzialmente dal contratto; in tal caso, il Committente non potrà richiedere alcun risarcimento danni.

5.3 Qualora i termini di consegna o di prestazione pattuiti o prorogati secondo la clausola 5.2 vengano superati di oltre quattro settimane, il Committente ha il diritto di recedere dal contratto, avendo concesso all’Azienda una proroga di almeno 14 giorni, mediante lettera raccomandata; il Committente non potrà in tal caso richiedere alcun risarcimento danni, eccetto nel caso in cui sia dimostrabile una colpa grave da parte dell’Azienda.

5.4 Qualora il Committente incorra in una perdita causata da un ritardo imputabile all’Azienda, gli spetta un risarcimento pari allo 0,5% per ogni settimana di ritardo, fino ad un massimo del 5%, del valore della fornitura che non potrà essere utilizzata in tempo utile o per gli scopi previsti a causa del ritardo. Nel caso di altre prestazioni, il risarcimento ammonterà al 5% del compenso pattuito. Si escludono ulteriori richieste di risarcimento danni così come richieste di risarcimento per danni dovuti a ritardi dei fornitori dell’Azienda, eccetto nel caso in cui sia dimostrabile una colpa grave da parte dell’Azienda stessa.

5.5 Qualora l’Azienda si sia impegnata a spedire la merce, l’Azienda stessa si riserva il diritto di definire tipo e modalità di spedizione. La spedizione avviene sempre a rischio e a spese del Committente. L’Azienda risponde di eventuali danni soltanto nel caso in cui sia dimostrabile una colpa grave. L’Azienda stipula un’assicurazione sul trasporto o un’assicurazione danni unicamente su richiesta e a carico del Committente.

5.6 L’Azienda ha il diritto di eseguire consegne parziali.

5.7 Il rispetto del termine di consegna presuppone l’adempimento degli obblighi contrattuali da parte del Committente per quanto concerne i casi ancora aperti.

5.8 Qualora la spedizione venga ritardata per una circostanza imputabile al Committente, questi dovrà sostenere tutte le spese supplementari derivanti, come ad esempio le spese di magazzinaggio presso lo stabilimento dell’Azienda, per un ammontare mensile minimo pari allo 0,5% dell’importo della fattura. In tal caso, inoltre, l’Azienda ha il diritto di concedere al Committente una proroga di massimo 14 giorni e, in caso di inadempienza persistente, disporre diversamente e a propria discrezione dell’oggetto della consegna e rifornire il Committente entro un termine opportunamente prorogato oppure recedere dal contratto e richiedere un risarcimento danni per inadempienza contrattuale. In quest’ultimo caso, senza dover fornire particolari prove, l’Azienda ha il diritto di esigere come indennizzo il 10% del compenso previsto; in presenza di prove pertinenti, l’Azienda potrà inoltre richiedere un risarcimento per il danno conseguente. 

5.9 La merce ordinata a consegna dilazionata o senza clausola di spedizione deve essere presa in consegna entro tre mesi. Se la scadenza non viene rispettata, si applica quanto riportato alla clausola 5.8.

5.10 Per le prestazioni in situ (clausola 4.7), il Committente è tenuto a mettere a disposizione dell’Azienda, in tempo utile e gratuitamente, le attrezzature e il materiale ausiliario necessari (p.es. argani, guide, energia elettrica, ecc.), anche qualora il montaggio sia compreso nel prezzo (clausola 4.1) oppure sia stato concordato un prezzo forfettario. Eventuali lavori necessari per predisporre la struttura al montaggio da parte del Committente, ad es. interventi edilizi, dovranno essere ultimati prima dell’arrivo degli installatori. Il Committente è altresì tenuto ad adottare le misure di sicurezza necessarie per la protezione di persone e cose. L’Azienda si assume la responsabilità per il personale ausiliario, le attrezzature e il materiale ausiliario all’occorrenza affidatile soltanto nel caso in cui venga dimostrata una colpa grave da parte dell’Azienda stessa.

6. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

6.1 Il rischio si trasferisce al Committente non appena l’oggetto della consegna o l’oggetto sul quale sono stati eseguiti lavori di manutenzione, riparazione o interventi di altro tipo lascia lo stabilimento. Lo stesso vale per le consegne parziali o nei casi in cui l’Azienda abbia sostenuto le spese di spedizione o di recapito, di installazione, di montaggio o di prestazioni similari. Qualora la manutenzione, riparazione o altra prestazione venga eseguita all’interno della proprietà del Committente, il rischio si trasferisce a quest’ultimo non appena viene comunicata l’ultimazione dei lavori.

6.2 Qualora la spedizione o il recapito subisca ritardi per motivi non imputabili all’Azienda, il rischio si trasferisce al Committente non appena gli viene comunicata la disponibilità alla consegna.

7. RISERVA DI PROPRIETÀ, RECESSO

7.1 L’oggetto della consegna resta di proprietà dell’Azienda sino all’avvenuto saldo integrale, da parte del Committente, del credito del prezzo d’acquisto e di tutti i crediti spettanti all’Azienda, indipendentemente dal motivo giuridico. 

7.2 Il Committente è autorizzato a rivendere l’oggetto della consegna, quand’anche rielaborato o in combinazione con altri beni, unicamente nell’ambito della normale attività dell’impresa; tale facoltà viene tuttavia esclusa nel caso in cui i crediti derivanti vengano ceduti a terzi o siano soggetti ad un divieto di cessione, in caso di insolvenza da parte del Committente o di ritardo nell’adempimento degli obblighi contrattuali. Al Committente non è concesso di disporre diversamente dell’oggetto della consegna. In caso di pignoramento, confisca o altre disposizioni da parte di terzi, il Committente è tenuto ad informare tempestivamente l’Azienda. I costi d’intervento legati alla rivendicazione della proprietà da parte dell’Azienda sono a carico del Committente.

7.3 Il Committente cede sin da ora all’Azienda i crediti e altri diritti derivanti dalla rivendita, dal noleggio o dalla locazione, nonché dalla concessione in leasing, anche nel caso in cui l’oggetto della consegna sia stato precedentemente rielaborato o combinato con altri beni; in tal caso, il Committente dovrà riportare un’annotazione pertinente nei registri di sua proprietà. Nel caso in cui l’oggetto della consegna sia rivenduto o ne venga concesso l’utilizzo unitamente ad altri beni, indipendentemente dal fatto che sia stato combinato o meno con tali beni o sottoposto a rielaborazione, il credito ceduto sarà pari al prezzo d’acquisto spettante all’Azienda. Non si escludono in tal caso ulteriori diritti ad un risarcimento danni.

7.4 Il Committente è autorizzato a riscuotere i crediti e a far valere ulteriori diritti soltanto una volta assolti i propri obblighi di pagamento nei confronti dell’Azienda e/o qualora non si dimostri insolvente.

7.5 In caso di violazione del contratto da parte del Committente, in particolare in caso di ritardo nel pagamento o in altra prestazione o ancora in caso di insolvenza, l’Azienda potrà, a propria discrezione, recedere dal contratto senza concedere altre dilazioni oppure ritirare in qualsiasi momento l’oggetto della consegna o vietarne l’utilizzo pur mantenendo in vigore il contratto. L’Azienda ha altresì il diritto di rivendere privatamente l’oggetto della consegna ritirato; il ricavato verrà scalato dai crediti aperti verso il Committente previa detrazione di un onorario di gestione pari al 10% del ricavo realizzato. In caso di recesso dal contratto, come compenso per l’uso dovuto fino alla restituzione l’Azienda addebita al Committente il 5% del valore ricalcolato, ammesso che l’oggetto della consegna non abbia subito un deprezzamento maggiore.

8. GARANZIA

8.1 L’Azienda non garantisce per divergenze di dimensioni, peso e qualità consuete in ambito commerciale o tollerabili secondo gli standard ÖNORM, EN o DIN o secondo le norme dell’Associazione Svizzera degli Elettrotecnici, così come per informazioni sull’idoneità dell’oggetto della consegna allo scopo previsto dal Committente o altrimenti ad un determinato scopo. 

8.2 Pur fornendo, da parte nostra, la garanzia circa la correttezza delle istruzioni di lavorazione, dei manuali d’uso e di funzionamento e del servizio di consulenza al cliente, rimangono di assoluta responsabilità del Committente il rispetto e l’osservanza di regolamenti normativi o di altra natura contestualmente all’utilizzo degli articoli forniti, nonché il collaudo e la verifica di detti articoli per accertarne l’adeguatezza rispetto alla finalità d’uso prevista. Per eventuali istruzioni che si discostino dalle nostre istruzioni scritte di lavorazione o dai contenuti dei manuali d’uso e di funzionamento, risponderemo solo nel caso in cui dette differenze siano state precedentemente confermate per iscritto a mezzo lettera, fax o e-mail.

8.3 Gli oggetti della consegna e le prestazioni devono essere controllati dal Committente immediatamente dopo l’accettazione; eventuali difetti devono essere immediatamente segnalati, non appena vengono riscontrati, per iscritto o tramite fax o e-mail, fornendo il numero e la data della conferma d’ordine, della bolla di consegna o della fattura oltre al numero seriale e al numero di commissione. Qualora il Committente non provveda alla segnalazione immediata, non potrà più far valere alcun diritto di garanzia né diritto ad un risarcimento danni per il difetto stesso e per l’erronea asserzione dell’assenza di difetti nella consegna o nella prestazione. Nella segnalazione dovrà essere precisato quali oggetti della consegna o prestazioni risultano difettosi, l’entità dettagliata dei difetti e in quali circostanze concomitanti si sono manifestati tali difetti. Ogni singolo difetto deve essere descritto con precisione. Eventuali costi derivanti da segnalazioni non giustificate o contrarie alle condizioni del presente contratto dovranno essere rimborsati all’Azienda dal Committente.

8.4 In caso di interventi di riparazione e manutenzione, la nostra garanzia si limiterà ai soli servizi effettivamente resi. Per le garanzie di buon funzionamento di impianti, macchine, software o simili non integralmente di nostra fornitura, sarà nostra cura fornirle unicamente se ci siamo impegnati, indipendentemente dalla fornitura di eventuali componenti da parte del Committente o di terzi, a realizzare l’intero impianto (macchina o simili) in quanto unità completa e se il funzionamento difettoso non è attribuibile a informazioni incomplete o inesatte da parte del Committente.

8.5 Se non diversamente concordato, il periodo di garanzia è di 24 mesi. A partire dal 13° mese, tuttavia, la garanzia dell’Azienda si limita alla cessione gratuita del materiale necessario all’eliminazione dei difetti; da questo momento in poi è escluso qualsivoglia altro diritto di garanzia che esuli da quanto precedentemente menzionato. Tale periodo si applica anche in caso di consegna di beni da considerarsi immobili e nel caso di interventi eseguiti su beni immobili o da considerarsi come tali. Il periodo di garanzia inizia a decorrere con il trasferimento del rischio (6.). In qualsiasi caso, il Committente è tenuto a dimostrare che i difetti riscontrati entro il periodo di garanzia erano già presenti al momento del trasferimento del rischio.

8.6 Nei casi coperti da garanzia l’Azienda si riserva il diritto, a propria discrezione ed entro un periodo ragionevole non inferiore alle 4 settimane, di sostituire l’oggetto difettoso o i rispettivi componenti difettosi con un oggetto o componenti funzionanti, oppure di riparare il guasto, di concedere al Committente una nota di accredito corrispondente alla diminuzione di valore oppure di annullare il contratto, a condizione che il difetto non sia di lieve entità. La sostituzione dell’oggetto o di pezzi o componenti dell’oggetto non implica alcuna proroga del periodo di garanzia. Tuttavia, se il periodo di garanzia rimanente, includendo in tal senso anche il periodo in cui la garanzia dell’Azienda si limita alla cessione gratuita del materiale necessario (clausola 8.5), è inferiore a dodici mesi, il termine di garanzia relativo all’oggetto, ai pezzi o ai componenti sostituiti viene esteso a dodici mesi. Gli oggetti, i pezzi e i componenti sostituiti diventano di proprietà dell’Azienda. Eventuali costi derivanti da un intervento o da un tentativo di eliminazione dei difetti eseguito dal Committente o da terzi non saranno rimborsati. 

8.7 Se necessario e accettabile dal Committente, l’oggetto della consegna o della prestazione o i singoli componenti difettosi devono essere, su richiesta dell’Azienda, immediatamente rispediti o personalmente ritornati, a rischio e a spese del Committente, pena la decadenza di tutti gli obblighi di garanzia.

8.8 Il Committente non è autorizzato a rifiutare pagamenti sulla base di rivendicazioni di garanzia o controrivendicazioni che non siano riconosciute dall’Azienda.

8.9 Si esclude qualsivoglia diritto di garanzia in favore del Committente nel caso in cui le istruzioni di installazione e le istruzioni per l’uso fornite dall’Azienda o richieste alla stessa dal Committente non vengano osservate, oppure nel caso in cui l’utente non sia stato obbligato ad osservare tali istruzioni o parti di esse; nel caso in cui il montaggio non sia stato eseguito adeguatamente e conformemente alle norme, in particolare da personale autorizzato; nel caso in cui l’oggetto della consegna o della prestazione sia stato sottoposto a riparazioni o altri interventi senza il consenso dell’Azienda; in caso di utilizzo scorretto o di messa in funzione nonostante la presenza di dispositivi di sicurezza guasti; nel caso in cui l’oggetto della consegna sia stato portato fuori dal territorio contrattuale senza il consenso dell’Azienda; nel caso in cui venga utilizzato in modo non conforme alle indicazioni fornite o per scopi non previsti e inadeguati; e ancora, nel caso in cui i difetti siano riconducibili all’azione di corpi estranei, influenze chimiche, sovratensioni, comportamento di terzi o a cause di forza maggiore. La presente clausola è altresì applicabile in riferimento alla naturale usura dell’oggetto.

8.10 La garanzia è altresì esclusa qualora l’Azienda sia stata incaricata di eseguire riparazioni, modifiche o adattamenti su oggetti usati o abbia ricevuto l’incarico di fornire oggetti usati.

8.11. Inoltre si esclude ogni forma di garanzia da parte nostra, laddove il Committente utilizza gli oggetti o i servizi da noi forniti con componenti non di nostra produzione o non originali, il cui utilizzo non sia stato esplicitamente consigliato da parte nostra.

8.12. In aggiunta ai diritti del Committente elencati al punto 8.6, nel caso degli inverter per sistemi fotovoltaici, la garanzia ha validità secondo le condizioni di garanzia di Fronius, consultabili alla pagina http://www.fronius.com/it-it/italy/energia-solare/prodotti/tutti-i-prodotti/soluzioni/soluzioni-di-assistenza-fronius/garanzie-fronius/garanzie-fronius.

9. RISARCIMENTO DANNI E RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE

9.1 L’Azienda fornisce una garanzia illimitata per danni di qualsivoglia natura soltanto a condizione che il Committente dimostri che il danno sia stato causato deliberatamente dall’Azienda. Tali rivendicazioni possono essere fatte valere in giudizio esclusivamente entro sei mesi dalla constatazione del danno.

9.2 Nel caso in cui terzi presentino ricorso contro l’Azienda per oggetti prodotti e consegnati conformemente ai disegni, progetti, modelli o altri documenti forniti dal Committente, quest’ultimo è tenuto a esonerare l’Azienda da azioni legali o richieste di indennizzo.

9.3 Durante l’utilizzo degli impianti, delle macchine o di altri oggetti forniti dall’Azienda, il Committente è tenuto ad osservare scrupolosamente tutte le normative di sicurezza, le disposizioni tecniche, le normative di installazione e le istruzioni per l’uso, con particolare riguardo verso le normative applicabili in campo elettrotecnico; il Committente è tenuto altresì a consentire l’utilizzo unicamente a personale specializzato ed autorizzato. Qualora terzi rivendichino nei confronti dell’Azienda diritti connessi a prodotti del Committente, sulla base della normativa vigente in materia di responsabilità del produttore o di disposizioni analoghe, l’Azienda si riserva di far valere i diritti di rivalsa nei confronti del Committente.

9.4. Ogni garanzia decade nel caso di danni provocati dall’impiego o utilizzo di oggetti di nostra fornitura insieme a parti fornite da terzi o parti non originali, senza previa indicazione esplicita da parte nostra.

 

10. CONSENSO PRIVACY

Il Committente esprime il proprio consenso a rilevamento, elaborazione e utilizzo dei dati personali (come nome, indirizzo, e-mail) da parte di Fronius International GmbH e delle affiliate - ed evtl. anche mediante fornitori incaricati - finalizzati alla trasmissione di informazioni su prodotti e servizi di qualsiasi tipo (per es. posta, mail, newsletter, e simili). Si esclude la trasmissione dei dati a terzi oltre i limiti suddetti (fatta eccezione per gli obblighi di informazione di natura legale o giudiziaria). Il consenso può essere revocato per iscritto in qualsiasi momento, e, inoltre, ogni newsletter contiene un collegamento per la disdetta.

11. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

11.1 Per le controversie giuridiche concernenti consegne, prestazioni di altro tipo o pagamenti, unico foro competente è Rümlang. Tuttavia, l’Azienda si riserva il diritto di muovere causa al Committente presso il foro competente per territorio e materia secondo le norme applicabili per la sede commerciale o la residenza del Committente.

11.2 Tutte le controversie giuridiche derivanti dal contratto o ad esso connesse sono regolate dal diritto svizzero; il diritto di compravendita internazionale (Convenzione ONU) non trova applicazione.

 

12. DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL SOFTWARE FORNITO IN DOTAZIONE O SEPARATAMENTE

In caso di software fornito in dotazione o separatamente (di seguito “software”) le presenti Condizioni Generali di Consegna e Pagamento troveranno applicazione solo nella misura in cui le disposizioni di seguito elencato o specificamente concordate con il Committente non siano discordanti.

12.1 AMBITO DI UTILIZZO

 

12.1.1 Tutti i diritti di proprietà intellettuale, come diritti d’autore, diritti sui marchi, prototipi, brevetti, utilizzo dei modelli e know-how, così come nello specifico invenzioni protette da brevetto, esperienze commerciali, segreti industriali, e simili, sono di nostra appartenenza, ossia del concessionario di licenza, indipendentemente dal momento in cui il Committente ne è stato messo a conoscenza. Dopo aver pagato il compenso pattuito, il Committente ha il diritto di utilizzare il software solo per proprio conto e nel limite del numero di licenze acquistate. Il presente contratto definisce semplicemente l’acquisto di un consenso all’utilizzazione. In conformità con la legge sul diritto d’autore, si esclude la divulgazione da parte del Committente. Anche un’eventuale collaborazione del Committente alla produzione del software non garantisce a quest’ultimo alcun diritto sull’utilizzo che vada oltre quanto stabilito al punto 12. Il Committente è autorizzato a utilizzare il software solo su una macchina alla volta e spetta a lui decidere su quale macchina. Con utilizzo del software si intende qualsiasi riproduzione (copia) del software, per intero o parziale, permanente o temporanea, creata mediante salvataggio, caricamento, funzionamento o esecuzione del medesimo, ed elaborazione dei dati in esso contenuti mediante hardware. Il Committente non è autorizzato alla duplicazione del manuale d’uso.

12.1.2 La creazione di copie del software per l’archivio o per il back-up è concessa al Committente solo se il software stesso e i materiali complementari (manuale d’uso, imballaggio, ecc) risultano privi di divieti espliciti e se le copie contengono in modo inalterato e integro i contenuti circa il copyright e la proprietà. Qualsiasi decompilazione del codice programma che esuli dalle disposizioni normative è vietata.

12.1.3. Se il software è dotato di una misura tecnica contro la produzione di copie, il Committente riceve una copia sostitutiva dietro restituzione del supporto dati originariamente consegnato.

12.2 ULTERIORI DIRITTI

Qualora venga rilasciata una nuova versione del software, il Committente ha il diritto di scambiare il pacchetto software concesso originariamente in licenza con la nuova versione al prezzo aggiornato di listino; lo scambio si applica al pacchetto software nella sua interezza, come acquistato originariamente dal Committente. In seguito allo scambio, il Committente perde il diritto all’utilizzo del pacchetto software restituito. In questo caso il Committente ha l’obbligo di distruggere immediatamente e integralmente tutte le copie, anche parziali e di back-up, così come le versioni modificate o elaborate del software e le copie, anche parziali e di back-up di queste versioni.

12.3 GARANZIA

12.3.1 Il Committente riconosce l’impossibilità di sviluppare programmi software in modo tale che gli stessi risultino esenti da errori per tutte le destinazioni di utilizzo.

12.3.2 Da parte nostra garantiamo che il software fornito adempirà alle funzioni convenute e possiede le caratteristiche espressamente garantite. Qualsiasi garanzia da noi fornita è subordinata all‘utilizzo conforme agli accordi contrattuali. Un difetto è a noi attribuile solo se il software, nella sua più recente versione, si discosta nel funzionamento da quanto riportato nella descrizione delle prestazioni/documentazione e se il Committente è in grado di replicare tale anomalia. Al fine di esaminare approfonditamente gli eventuali errori riscontrati, il Committente ha l’obbligo di offrire il suo aiuto nella risoluzione degli errori.

12.3.3 Inoltre garantiamo che il software originale è stato memorizzato adeguatamente su un supporto dati testato. Tale garanzia esclude i software preinstallati e i prodotti software forniti da terzi.

12.3.4 I difetti del software riscontrati dall’utilizzatore devono essere documentati e segnalati per iscritto; inoltre si applica quanto al punto 8.3.

12.3.5. La durata della garanzia è sempre di 12 mesi e il termine decorre dalla data di consegna del pacchetto software.

12.3.6 Se il pacchetto software fornito è inutilizzabile o difettoso (12.3.2), sarà sostituito con uno nuovo dello stesso tipo o con un software alternativo equivalente. Se anche questo dovesse risultare inutilizzabile o difettoso e non dovessimo essere in grado di ripristinarne le funzioni a un costo e entro un tempo ragionevoli, almeno quattro settimane, il Committente potrà chiedere una riduzione del prezzo o la rescissione del contratto. Non rimborsiamo al Committente o a terzi i costi sostenuti nel tentativo di correggere l’errore.

12.3.7 Non forniamo garanzie oltre i limiti precedentemente esposti (12.3.6), e, in particolare, non garantiamo né che il software fornito ottempererà alle esigenze specifiche del Committente o dell’utilizzatore, né per le versioni modificate o editate del software (punto 12.1.2), fatto salvo il caso in cui il Committente riesca a provare che non c’è alcuna correlazione tra i difetti e le modifiche o alterazioni. Il Committente solo è responsabile di scelta, installazione e utilizzo del software, cosi come dei risultato che si intendono ottenere con lo stesso.

12.3.8 Nel caso in cui il Committente faccia valere indebitamente la garanzia a copertura dei difetti del software, siamo autorizzati a mettere in conto i costi sostenuti alla tariffazione corrente.

12.3.9 Ogni diritto di garanzia decade nel caso di passaggio di proprietà tra consumatori finali.

12.4. RISARCIMENTO DEI DANNI

12.4.1 Ogni ulteriore diritto da parte del Committente o di terzi, con particolare riferimento a richieste per risarcimento di danni di qualunque tipo, è escluso, fatto salvo il caso in cui la parte lesa riesca a dimostrare che il danno è di natura dolosa o causato per grave negligenza.

12.4.2 In tutti gli altri casi si applica quanto al punto 9.